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Sez. L - , Sentenza n. 2621 del 01/02/2017 (Rv. 643071 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Rito del lavoro e rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 - Omessa notifica del ricorso - Concessione di un nuovo termine - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643071-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)