Sez. 3, Sentenza n. 2459 del 24/07/1971 (Rv. 353449 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - ATTO ESECUTIVO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMITA - ATTI PRELIMINARI ALLA ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE - NON E AMMISSIBILE - SEMPLICE POSSIBILITA DI FARE OSSERVAZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - IN GENERE - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - ATTO ESECUTIVO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMITA - ATTI PRELIMINARI ALLA ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE - NON E AMMISSIBILE - SEMPLICE POSSIBILITA DI FARE OSSERVAZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
Nella espropriazione forzata la fase processuale di vendita, che ha come presupposto necessario il completamento della precedente fase di autorizzazione alla vendita, e composta di una serie di Atti, e si chiude con la ordinanza di aggiudicazione, la quale e il vero e proprio atto esecutivo mentre gli Atti precedenti si pongono come preliminari necessari. Uno degli Atti preliminari necessari di questa fase e la pubblicita obbligatoria stabilita dai primi due commi dell'art 490 cod proc civ, la cui Mancanza determina vizio di legittimita dell'ordinanza di aggiudicazione, cioe dell'atto esecutivo che conclude la fase processuale. La Mancanza dell'atto preliminare necessario puo essere fatta valere, quale motivo di opposizione ex art 617 cod proc civ, soltanto contro l'ordinanza di aggiudicazione, mentre durante tutto il corso della fase procedurale di vendita, prima che sia pronunciata l'ordinanza di aggiudicazione, puo formare oggetto soltanto di osservazioni al giudice della esecuzione, il quale, non e tenuto a rimettere la questione al tribunale, nell'espropriazione forzata immobiliare, o a decidere con sentenza, nell'espropriazione forzata mobiliare, ma puo emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti opportuni, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di direzione del processo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)