Sez. 3, Sentenza n. 6186 del 13/03/2009 (Rv. 607126 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Vendita senza incanto - Vizio delle relative operazioni consistente nel versamento di una cauzione relativa all'offerta di vendita inferiore alla misura prescritta dall'art. 571, secondo comma, cod. proc. civ. - Rimedio esperibile da altro partecipante alla gara avente interesse in mancanza di altro provvedimento endoprocedimentale da parte del giudice dell'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'eventuale conseguente ordinanza di aggiudicazione relativa all'offerta da considerarsi inefficace - Necessità - Fondamento - Decorrenza del relativo termine di proposizione - Individuazione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In tema di esecuzione per espropriazione immobiliare con modalità di vendita senza incanto, qualora uno dei partecipanti alla gara, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta dall'art. 571, secondo comma, cod. proc. civ., gli altri partecipanti, oltre a poter far constatare al giudice dell'esecuzione tale condizione di inefficacia, sollecitando l'esercizio dei suoi poteri officiosi, sono tenuti, in mancanza, nell'eventualità in cui lo stesso giudice provveda ad emettere l'ordinanza di aggiudicazione del bene in favore dell'offerente che abbia depositato la cauzione in modo incongruo, a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso siffatta ordinanza (alla quale si trasmettono i vizi delle operazioni inerenti l'espletata vendita senza incanto), nel termine prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento medesimo (ossia dal giorno della stessa udienza in cui l'ordinanza sia stata adottata, per le parti che vi abbiano partecipato o che siano state messe in condizione di parteciparvi, ossia dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nell'ipotesi di emissione fuori udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)