diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1988 (Rv. 457618 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI CUI ALL'ART. 530 COD. PROC. CIV. - VIZIO DELL'ORDINANZA E CONSEGUENTE IMPUGNABILITÀ DELLA STESSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457618-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI CUI ALL'ART. 530 COD. PROC. CIV. - VIZIO DELL'ORDINANZA E CONSEGUENTE IMPUGNABILITÀ DELLA STESSA - ESCLUSIONE.*

Nella fase processuale di autorizzazione alla vendita che si chiude con l'ordinanza che dispone la vendita dei beni pignorati stabilendone le modalità, soltanto detta ordinanza ha natura di atto esecutivo, impugnabile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non anche i precedenti Atti preliminari o preparatori, la cui Mancanza od irregolarità rileva nella misura in cui influisce sul finale atto esecutivo, viziandolo. Pertanto, non può impugnarsi l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita dei beni mobili pignorati, ove venga denunciata la mancata comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 530 cod. proc. civ., (e la conseguente mancata comparizione del debitore medesimo a detta udienza), trattandosi di omissione che non importa (di per sè) un vizio dell'ordinanza di vendita, in Mancanza della deduzione di elementi concreti idonei a suffragare una fattispecie reale, giustificatrice dell'interesse del debitore stesso all'opposizione per non essere stato sentito. (V 688/79, mass n 396848; (V 2566/71, mass n 353633; (V 2459/71, mass n 353449).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)