Sez. L, Sentenza n. 2852 del 27/02/2001 (Rv. 544239 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante applicazione di marche sulla tessera assicurativa del dipendente - Distruzione o smarrimento della tessera assicurativa - Prova dell'adempimento ai fini della liberazione del datore di lavoro dall'obbligo contributivo - Con ogni mezzo - Ammissibilità - Dimostrazione di aver perduto il documento senza colpa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Secondo la disciplina di cui all'art. 47 R.D. n. 1422 del 1924, il datore di lavoro assolve l'obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo aver acquistato le marche assicurative e versato i relativi contributi, abbia anche applicato le marche stesse sulla tessera assicurativa individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento; tale prova, peraltro, in caso di distruzione o smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, essendo a tal fine sufficiente fornire meri elementi di prova, senza che occorra comprovare di avere perduto il documento senza colpa. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento sulla base dell'acquisto delle marche assicurative risultante dai previsti modelli e, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, dal fatto che la ditta aveva un unico dipendente, sicché era da escludere - anche in considerazione dell'esito di una visita ispettiva che aveva accertato la regolarità dei versamenti - un uso indebito delle marche acquistate).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)