Sez. L, Sentenza n. 7280 del 01/06/2000 (Rv. 537128 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Classificazione del personale - Individuazione della volontà contrattuale - Accertamento di tutti gli elementi necessari - Esame complessivo delle declaratorie e dei profili professionali similari - Inclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo in tema di classificazione del personale, il giudice deve indagare su tutti gli elementi contrattuali e procedere, ove necessario, ad un esame complessivo della "griglia" classificatoria costituita dalle declaratorie e dai profili rilevanti per la decisione, in applicazione del principio ermeneutico di cui all'art. 1363 cod. civ., individuando la volontà collettiva circa la qualifica pretesa dal lavoratore anche in base alla collocazione contrattuale delle altre professionalità similari (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di superiore inquadramento proposta da un lavoratore addetto all'uso di computer, senza aver accertato se altri dipendenti addetti all'uso di semplici macchine da scrivere fossero classificati ad un livello superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)