diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1365 del 23/02/1983 (Rv. 426174 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - CORRESPONSIONE DI ACCONTI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO PER OTTENERE LA QUANTIFICAZIONE DI TALE REVISIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426174-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - CORRESPONSIONE DI ACCONTI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - RICONOSCIMENTO DELLA REVISIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - DOMANDA AL GIUDICE ORDINARIO PER OTTENERE LA QUANTIFICAZIONE DI TALE REVISIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'APPALTATORE.*

In tema di appalto di opera pubblica, la corresponsione di acconti da parte dell'amministrazione appaltante, a titolo di revisione dei prezzi, ove gli acconti medesimi non risultino inerenti solo a determinate partite di lavori e debbano conseguentemente intendersi riferiti all'intera opera appaltata, comporta il riconoscimento della revisione stessa in favore dell'appaltatore, con l'esaurimento dei poteri discrezionali spettanti in proposito a detta appaltante, e, pertanto, legittima l'appaltatore ad agire davanti al giudice ordinario per ottenere la quantificazione di tale revisione, ricollegandosi la relativa domanda ad una posizione di diritto soggettivo. (V 5333/80, mass n 409204; (V 5249/79, mass n 401845).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)