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Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 14/03/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 201713 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Particolare complessità del dibattimento - Esigenze logistiche determinate dalla necessità di tutela dell'incolumità e della sicurezza dei testi e dei collaboratori - Sospensione dei termini - Legittimità.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201713-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

Ai fini della sospensione dei termini di durata massima della custodi cautelare nella fase del giudizio per la celebrazione dei dibattimenti particolarmente complessi relativi ad uno dei reati indicati dall'art. 407 cod. proc. pen., "la particolare necessità" deve essere intesa in senso ampio, comprensivo oltre che delle esigenze strettamente processuali, anche di quelle di carattere logistico, tra cui rientrano quelle legate alla garanzia dell'incolumità dei testi e degli imputati collaboranti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)