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Sez. L, Sentenza n. 5120 del 11/06/1987 (Rv. 453718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALE) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E ALLE GESTIONI SOSTITUTIVE - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO ALLA CONTRIBUZIONE MASSIMA - PREVISIONE DI FORME PREVIDENZIALI INTEGRATIVE IN FAVORE DEI DETTI ISCRITTI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALE) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E ALLE GESTIONI SOSTITUTIVE - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FINO ALLA CONTRIBUZIONE MASSIMA - PREVISIONE DI FORME PREVIDENZIALI INTEGRATIVE IN FAVORE DEI DETTI ISCRITTI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riferimento al beneficio previsto dal disposto dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, che prevede, in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, la facoltà - ove non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti - di optare di continuare a prestare la propria opera fino al perfezionamento di tale requisito (e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età), la circostanza che in in favore dei soggetti suddetti siano previste anche forme previdenziali integrative non è di ostacolo all'Esercizio di tale facoltà di opzione, atteso che essa è esclusa (dalla citata norma) solo nella ipotesi in cui i lavoratori abbiano ottenuto o richiesto la liquidazione della pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'a.G.o., ma non anche di trattamenti meramente integrativi. (V 7574/86, mass n 449599).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)