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Sez. L, Sentenza n. 7574 del 16/12/1986 (Rv. 449599 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIRIGENTI - ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, PRIMO COMMA, D.L. 22 DICEMBRE 1981 N. 791 (CONVERTITO NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982 N. 54) - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449599-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIRIGENTI - ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, PRIMO COMMA, D.L. 22 DICEMBRE 1981 N. 791 (CONVERTITO NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982 N. 54) - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*

La disposizione prevista dal quarto comma dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54), disposizione secondo cui il regime del recesso causale previsto dalla legge n. 604 del 1966 si applica - anche in deroga alle limitazioni di cui all'art. 11 di tale legge - a quei lavoratori che siano rimasti in servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento previdenziale, avendo esercitato la facoltà contemplata dal primo comma del cit. Art. 6, non si applica anche ai dirigenti giacché essi - pur potendo beneficiare della suddetta facoltà di opzione - non possono altresì beneficiare dell'allargamento dell'area di stabilità del rapporto atteso che la loro esclusione dalla legge n. 604 è sancita dall'art. 10 e non già dall'art. 11 di quest'ultima.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)