Sez. L, Sentenza n. 1978 del 18/02/1992 (Rv. 475789 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale - Revoca mediante proposizione dell'azione giudiziale - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari
Nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnativa di sanzioni disciplinari dall'art. 7, sesto comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata con la proposizione dell'azione dinanzi al giudice ordinario ove non sia intervenuta l'accettazione dell'arbitro designato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)