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Sez. L, Sentenza n. 11106 del 26/07/2002 (Rv. 556314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnativa - Alternatività tra il procedimento arbitrale ex art. 7 legge n. 300 del 1970 ovvero ex art. 5 legge n. 533 del 1973 ovvero ex art. 59 D.Lgs. n. 29 del 1993 e il ricorso all'autorità giudiziaria da parte del lavoratore - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto dell'art. 7, sesto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ovvero dell'art. 59, commi settimo e ottavo, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'azione rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento è esperibile davanti al giudice del lavoro nei limiti ordinari della prescrizione, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio (ipotesi questa che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico), dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale e non potendo, conseguentemente, il lavoratore richiamarsi, per impugnare il licenziamento, a detta alternatività quando la procedura arbitrale si sia conclusa con il deposito del lodo, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'intimato recesso.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)