diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2204 del 13/04/1981 (Rv. 412942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - REVERSIBILITA - FIGLI - INABILI DEL PENSIONATO O DELL'ASSICURATO - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTO - INABILITA A PROFICUO LAVORO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - REVERSIBILITA - FIGLI - INABILI DEL PENSIONATO O DELL'ASSICURATO - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTO - INABILITA A PROFICUO LAVORO - NOZIONE.*

Ai fini del diritto alla pensione di reversibilita spettante ai figli inabili del pensionato o dell'assicurato a norma degli artt 22 della legge 21 luglio 1965 n 903 e 39 DPR 26 aprile 1957 n 818 l'inabilita a proficuo lavoro va intesa nel senso che il soggetto - quale superstite gia a carico del genitore defunto - per essere ritenuto inabile non deve essere inidoneo a qualunque lavoro, ma soltanto incapace di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto e cioe adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita. (V 205/76, mass n 378863).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)