Sez. L, Sentenza n. 205 del 23/01/1976 (Rv. 378863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - CONDIZIONI - MINORE ETA - INCAPACITA AL LAVORO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - CONSERVAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - CONDIZIONI - MINORE ETA - INCAPACITA AL LAVORO - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - CONSERVAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, spetta ai figli superstiti ed a carico, ai sensi degli artt 13 del RDL 14 aprile 1939 n 636, 2 della legge 4 aprile 1952 n 218 e 39 del DPR 26 aprile 1957 n 818, il diritto a pensione di riversibilita, qualora i figli medesimi, al momento del decesso del genitore, non abbiano superato i diciotto anni, ovvero, quale sia la loro eta, si trovino 'nell'assoluta e permanente impossibilita, per gravi infermita fisiche o mentali, di dedicarsi ad un proficuo lavorò; a tal fine, pertanto, non si richiede che i figli superstiti siano inabili ad ogni lavoro, in genere, ma e sufficiente accertare che gli stessi, a causa delle loro condizioni di salute, da porsi in relazione anche ai fattori oggettivi di natura ambientale ed economico-sociale, siano, in concreto, incapaci di applicarsi in un lavoro produttivo di adeguato profitto e, cioe, idoneo a consentire, in modo normale e non usurante, di provvedere alle esigenze della vita. Peraltro, i figli che siano minori di diciotto anni, alla data della morte dell'assicurato o del pensionato, conservano detto trattamento di riversibilita anche dopo il compimento del diciottesimo anno, ove, a norma dell'art 19 del citato DPR n 818 del 1957, venga riscontrata la loro incapacita di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel senso sopra indicato, non solo con riferimento alle infermita esistenti alla data del decesso del genitore, ma anche con riguardo alle infermita sopravvenute, fino al superamento dei diciotto anni. (V 2826/69, mass n 342624).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 3 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 19, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)