Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3363 del 02/03/2012 (Rv. 622067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale - Art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Termine di prescrizione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
A norma dell'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso dell'accisa sul gas metano indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, momento dal quale indefettibilmente decorre il termine per l'esercizio del diritto alla restituzione, mentre non è applicabile il regime ordinario di prescrizione stabilito per le imposte sui redditi dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale, per la diversità delle due imposte, non è estensibile alle accise, anche per la facoltà del contribuente di avvalersi del credito maturato per compensare successivi debiti di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 lett. BI CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)