Sez. 5, Sentenza n. 24056 del 16/11/2011 (Rv. 620348 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine biennale di decadenza - Decorrenza dal pagamento - Conseguenze - Detrazione del credito di imposta per le annualità successive - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
A norma dell'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso dell'accisa sul gas metano indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; né l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il "dies a quo" del suddetto termine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Cod. Civ. art. 2968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)