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Sez. L, Sentenza n. 6046 del 22/11/1984 (Rv. 437709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il cosiddetto principio di "onnicomprensività" non ha valore di regola generale dell'ordinamento, ma risulta da questo adottato solo in alcuni casi - ad esempio per stabilire come debbano calcolarsi le indennità di preavviso e di anzianità: art. 2121 cod. civ., sostituito dall'art. 12 decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 - rimanendo in ogni altro caso affidata all'autonomia collettiva, e nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione, almeno fino a che non ne derivi violazione dei criteri fondamentali enunciati nell'art. 36 cost. O in altre norme legislative". (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)