Sez. L, Sentenza n. 3227 del 28/05/1985 (Rv. 440897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - OCCASIONALITÀ E SALTUARIETÀ DEL LAVORO STRAORDINARIO - NOTE USUALI DI TALE LAVORO - STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE RELATIVA - COMPENSO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CARATTERE ORDINARIO DI DETTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - OCCASIONALITÀ E SALTUARIETÀ DEL LAVORO STRAORDINARIO - NOTE USUALI DI TALE LAVORO - STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - RETRIBUZIONE RELATIVA - COMPENSO CONTINUATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CARATTERE ORDINARIO DI DETTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Se l'occasionalità e saltuarietà del lavoro straordinario sono note usuali dello stesso, non ne costituiscono affatto l'inderogabile essenza giuridica, dal momento che il precetto di cui all'art. 2108 cod. civ., non consiste già nel definire la natura ontologica del lavoro straordinario, bensì nello stabilire un aumento di paga per il lavoro prestato oltre l'orario normale, come definito dalla autonomia collettiva, entro quello massimo legale. Consegue da ciò che la retribuzione corrisposta per lo straordinario fisso e continuativo, mentre trasforma la retribuzione medesima in un compenso continuativo, del quale si deve tener conto per la Determinazione di quanto dovuto per tutti gli istituti contrattuali e legali, i quali, per volontà delle parti o di legge, implichino il riferimento, per la loro quantificazione, ad ogni compenso continuativo, non per questo trasforma altresì la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, né la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, a meno che non sia provata una precisa volontà delle parti, anche tacita, ma da accertarsi con rigore, volta a stabilire, per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dal contratto collettivo, e ad utilizzare la maggiorazione da questo prevista come un mero strumento tecnico-contabile per determinare la retribuzione adeguata a tale diversa durata. (V 1075/84, mass n 433232; (V 4418/84, mass n 436313; (V 6046/84, mass n 437709; (V 5904/84, mass n 437569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)