diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4811 del 24/07/1980 (Rv. 408634 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE SANITARIA STATALE - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - DISTACCO DI OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO - DECRETO PRESIDENZIALE DI ATTUAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO E DI EREZIONE DEL NUOVO ENTE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE ESTESA ALLA SORTE DEI DEBITI E DEI CREDITI SUSSISTENTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408634-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE SANITARIA STATALE - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - DISTACCO DI OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO - DECRETO PRESIDENZIALE DI ATTUAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO E DI EREZIONE DEL NUOVO ENTE - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO - INTERPRETAZIONE ESTESA ALLA SORTE DEI DEBITI E DEI CREDITI SUSSISTENTI - CRITERI.*

In tema di Costituzione di ente ospedaliero, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, mediante distacco di ospedale da altro ente pubblico (nella specie, Croce rossa italiana), il decreto presidenziale, che, in attuazione della predetta norma, provvede all'erezione del nuovo ente ed alla Determinazione della sua consistenza patrimoniale (nella specie, DPR 9 luglio 1970 n 1228 istitutivo dell'ospedale di cuasso al monte), e un atto amministrativo, il quale va interpretato, anche per quanto riguarda la sorte dei debiti e dei crediti, in correlazione al dettato della indicata norma, secondo cui il nuovo ente subentra, dalla data del distacco, in tutti i rapporti pendenti, ove inerenti e necessari al servizio ospedaliero, ivi compresi, pertanto, i debiti non ancora estinti. (V 2786/80, mass n 406552; (V 4516/78, mass nn 394190 e 394191).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)