Sez. 1, Sentenza n. 4516 del 11/10/1978 (Rv. 394190 - 01)
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ED ANCORA PENDENTI - SUCCESSIONE DELL'ENTE DI NUOVA COSTITUZIONE AL PRECEDENTE - CONDIZIONI - RAPPORTI PENDENTI - NOZIONE - ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968, REGOLANTE LA PREDETTA SUCCESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ED ANCORA PENDENTI - SUCCESSIONE DELL'ENTE DI NUOVA COSTITUZIONE AL PRECEDENTE - CONDIZIONI - RAPPORTI PENDENTI - NOZIONE - ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968, REGOLANTE LA PREDETTA SUCCESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La Costituzione di un ente ospedaliero, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, mediante distacco di ospedale da altro ente pubblico (nella specie, Croce rossa italiana), il quale rimane in vita con scopi piu ristretti, integra un'ipotesi di successione a titolo particolare, la quale implica il subentrare del primo al secondo ente in tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, ed ancora pendenti, che siano strettamente inerenti e necessari all'organizzazione ed allo svolgimento del servizio ospedaliero scorporato. Detta "pendenza", con riguardo a rapporti obbligatori, va intesa nel senso che la successione del nuovo ente si verifica per tutti i crediti ed i debiti che non siano ancora estinti, per pagamento od altra causa, pure se gia liquidi ed esigibili per forniture gia eseguite e consumate prima del distacco. Tale norma, come sopra interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 3 della Costituzione, sotto il profilo che pregiudicherebbe arbitrariamente la posizione di determinati creditori, assegnando loro un nuovo debitore con minori garanzie patrimoniali, trattandosi di una vicenda successoria fra enti pubblici, che trova giustificazione in esigenze di ordine generale, connesse all'ordinato svolgimento dell'attivita della pubblica amministrazione. (Conf 4338/78; (Conf 4786/77, mass n 388393).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)