Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 28/06/2001 (Rv. 547813 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Parti dell'affare - Sostituzione con altre parti nella stipulazione del contratto - Diritto del mediatore alla provvigione - Sussistenza - Soggetto debitore della provvigione - Parte originaria - Conseguenze - Atto interruttivo della prescrizione del diritto alla provvigione diretto alla parte originaria - Efficacia nei confronti della nuova parte - Esclusione - Fondamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 cod. civ., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, e permane anche se le parti sostituiscano altri a sè stesse nella stipulazione del contratto. In tal caso, peraltro, debitore della provvigione resta pur sempre la parte originaria (essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti), con la conseguenza che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione del diritto alla provvigione stessa può attribuirsi, rispetto alla nuova parte, all'eventuale atto di costituzione in mora compiuto nei confronti della parte originaria, in assenza di ogni vincolo di solidarietà tra le predette.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)