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Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 25/06/1993 (Rv. 482925 - 01)

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Eredi | Azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore - Esercizio - Titolo esecutivo - Notifica agli eredi - Necessità - Avvenuta notifica nei confronti dell'originario debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482925-01

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Eredi

Alla stregua del principio (ricavabile dal primo comma dell'art. 477 cod. proc. civ.), nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quanto la notificazione di esso sia già stata effettuata nei confronti del'originario debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)