Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 13/12/2006 Ud. (dep. 05/03/2007) Rv. 236230 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della collaborazione prevista dall'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991 - Contenuto - Contributo efficace e determinante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE
L'applicabilità della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non può essere legata semplicemente a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza, a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma postula, da parte dell'imputato, una vera e propria attività di collaborazione, concreta e fattiva, con le autorità inquirenti, che si traduca non soltanto nella semplice dissociazione, ma anche nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare concretamente gli organi inquirenti nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei delitti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)