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Sez. L, Sentenza n. 194 del 12/01/1996 (Rv. 495343 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495343-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Ove la condotta di un soggetto trovi giustificazione in una norma, la successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa, sebbene comporti, in relazione al carattere retroattivo della declaratoria di incostituzionalità, l'illegittimità di tale condotta, non determina tuttavia la sussistenza di un inadempimento imputabile a colui che l'ha posta in essere, dovendosi escludere la configurabilità di una colpa in relazione ad una condotta conforme - al momento della sua realizzazione - ad una disposizione all'epoca del tutto legittima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)