Sez. L, Sentenza n. 1568 del 21/02/1985 (Rv. 439549 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTEGRAZIONE AL MINIMO RICHIESTA DAL TITOLARE DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI RIVERSIBILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA N. 230 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTEGRAZIONE AL MINIMO RICHIESTA DAL TITOLARE DI PENSIONE DI VECCHIAIA E DI RIVERSIBILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA N. 230 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969.*
Nonostante l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale, tuttavia la circostanza che la norma illegittima sia di fatto vissuta nell'ordinamento comporta che essa possa aver prodotto effetti irreversibili o perché incidenti su rapporti esauriti (in forza di giudicato o di Atti amministrativi o negoziali) o per la Mancanza di strumenti idonei a rimetterli in discussione o per l'impossibilità giuridica e logica di valutare diversamente, a posteriori, comportamenti che devono essere valutati alla stregua della situazione esistente al momento in cui si verificano. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva negato al titolare di pensione di vecchiaia e di reversibilità l'integrazione al minimo richiesta, per il periodo anteriore alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 pronunciata dalla C. costituzionale con sentenza n. 230 del 1974, solamente con atto a questa successivo). (Conf 5579/82, mass n 423321).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)