Sez. 3, Sentenza n. 9280 del 04/05/2005 (Rv. 581439 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazioni della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Novazione del rapporto di locazione - Esclusione - Fondamento - Elementi indispensabili per la novazione - Animus e causa novandi - Rispettivo contenuto - Accertamento demandato.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'"animus" e la "causa novandi", consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo. L'accertamento se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto, le parti abbiano voluto o meno stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito, la cui valutazione e insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., con riferimento a contratto di locazione ad uso non abitativo, aveva interpretato il contratto nel senso che la locazione da ultimo stipulata tra le parti non costituiva una novazione in quanto non ne aveva ampliato l'oggetto rispetto alla situazione già esistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)