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Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004 (Rv. 577882 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazioni della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Novazione del rapporto di locazione - Esclusione - Fondamento - Elementi indispensabili per la novazione - Animus e causa novandi - Rispettivo contenuto - Accertamento demandato al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577882-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l' "animus" e la "causa novandi", consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo. L'accertamento se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto le parti abbiano voluto o meno stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., con riferimento a contratto di locazione ad uso non abitativo, aveva interpretato il contratto nel senso che le parti avevano convenuto la rinnovazione della locazione per il termine di sei anni previsto dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, alla prima scadenza, con semplice maggiorazione del canone, ed aveva escluso, con motivazione immune da vizi logici, che le medesime parti avessero inteso novare il contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)