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Sez. 1, Sentenza n. 18193 del 18/08/2006 (Rv. 591962 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera - Provvedimento del sindaco - Convalida del giudice tutelare - Ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento o la convalida - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591962-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

A norma dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti adottati dal sindaco in materia di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e di proroga del trattamento medesimo sono soggetti alla convalida del giudice tutelare, mentre contro il decreto di convalida del giudice tutelare è ammesso ricorso al tribunale in camera di consiglio. Risultando, pertanto, i provvedimenti in questione (quelli del sindaco e quelli del giudice tutelare) soggetti a specifici rimedi in via di riesame, essi - a differenza della decisione emessa dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto di convalida del giudice tutelare - non sono suscettibili di formare oggetto di ricorso, neppure straordinario, per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)