Sez. U, Sentenza n. 5457 del 15/12/1977 (Rv. 389111 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - NORME DI LEGGE GIA SOTTOPOSTE AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI APPLICABILITA DI DETTE NORME DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO INNANZI QUEST'ULTIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 295 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - NORME DI LEGGE GIA SOTTOPOSTE AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI APPLICABILITA DI DETTE NORME DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO INNANZI QUEST'ULTIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 295 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 295 cod proc civ per contrasto con l'art 3 cost sotto il profilo della disparita di trattamento fra le parti dei processi nei quali una questione di legittimita costituzionale sia stata ritenuta non manifestamente infondata, con la conseguente sospensione necessaria fino alla decisione sulla costituzionalita della norma denunciata, e le parti dei processi nei quali, non essendo stata ritenuta la non manifesta infondatezza della medesima questione in ordine alla stessa norma, la sospensione necessaria non opera, pur in pendenza del giudizio di costituzionalita promosso da altri giudici: non e, infatti, ravvisabile alcuna corrispondenza tra le situazioni soggettive ed oggettive alle quali la norma stessa rispettivamente si riferisce per la sua applicazione, e pertanto legittimamente viene attuato un trattamento distinto, compatibile con la piena tutela delle parti in causa, ma escludente ogni inframmettenza limitativa o condizionante tra le decisioni di giudici diversi.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)