Sez. 3, Sentenza n. 2453 del 20/11/1970 (Rv. 348720 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DISTINZIONE - ESTREMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - DISTINZIONE - ESTREMI.*
Colui il quale assume la sua estraneita al rapporto giuridico dedotto in giudizio, e, correlativamente, la carenza di una sua titolarita dei diritti ed obblighi da questo originati non propone una questione di legittimazione passiva. Infatti la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'Azione, intesa l'Azione non come un diritto potestativo ad una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Cosicche la legittimazione attiva e passiva (legitimatio ad causam), non puo essere confusa con la titolarita, attiva e passiva, del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, cosi come, piu genericamente, l'esistenza dell'Azione non puo essere confusa con la concreta sussistenza dei diritti fatti valere dalle parti nel processo. Pertanto, allorche nel giudizio di Cassazione, cio che viene in discussione e la titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene prospettata una questione di merito, rispetto alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita, nell'ambito della materia concretamente sottoposta al vaglio del giudice di merito con i motivi di impugnazione. (V 3471'69, mass n 343591 1536'68, mass n 333236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)