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Sez. 2, Sentenza n. 23080 del 09/05/2018 Ud. (dep. 23/05/2018) Rv. 272946 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa contrattuale - Contratto preliminare di vendita - Momento consumativo - Perdita definitiva del bene - Impossibilità per il raggirato di agire giudizialmente per il recupero del bene.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272946-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

In tema di truffa, nel caso di un contratto preliminare di vendita, quand'anche il promissario acquirente abbia versato l'intero prezzo pattuito, il reato si consuma solo nel momento in cui si sia prodotto l'effettivo pregiudizio per il raggirato e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente il bene non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)