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Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017) Rv. 269688 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Truffa contrattuale - Momento consumativo - Perdita definitiva del bene - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269688-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione - va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie - in cui l'imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l'impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi - la S.C. ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)