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Sez. 6, Sentenza n. 31634 del 17/05/2017 Cc. (dep. 27/06/2017) Rv. 270709 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Riforma "in peius" - Necessità di rinnovare l'istruttoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270709-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta di confisca adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, in quanto tale regola si applica solo con riferimento al giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato secondo il canone di giudizio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di prevenzione prescinde dall'affermazione della responsabilità penale di un soggetto del quale, nel caso della prevenzione patrimoniale, non viene compromessa la libertà personale, bensì il patrimonio, oggetto di meno intensa tutela costituzionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 27/12/1956 num. 1423 all. 4, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)