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Sez. 6, Sentenza n. 45111 del 19/07/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 271395 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Riforma "in peius" - Necessità di rinnovare l'istruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271395-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)