Sez. 6, Sentenza n. 45111 del 19/07/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 271395 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Riforma "in peius" - Necessità di rinnovare l'istruzione - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare "in peius" la decisione di rigetto della proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)