Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 266365 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazione - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Riconducibilità ad essa della mancanza assoluta di motivazione o di presenza di motivazione meramente apparente - Sussistenza - Sussumibilità in essa dell'illogicità manifesta - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si censurava il differente giudizio di attendibilità di due prove dichiarative espresso dal giudice della prevenzione rispetto a quello della cognizione, nonché il travisamento delle dichiarazioni di un collaboratore, utilizzate dal giudice della prevenzione per provare fatti, che, a dire del ricorrente, non dimostravano).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)