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Sez. L, Sentenza n. 2052 del 14/03/1990 (Rv. 465885 - 01)

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO DI ASSENTARSI PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - PORTATA - DOMENICA E ALTRE GIORNATE LAVORATIVE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465885-01

ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI - LAVORATORE CHIAMATO AD ESPLETARE FUNZIONI ELETTORALI - DIRITTO DI ASSENTARSI PER UN PERIODO DI TRE GIORNI - PORTATA - DOMENICA E ALTRE GIORNATE LAVORATIVE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 - prevede in favore del lavoratore chiamato ad espletare funzioni elettorali (anche relative a referendum, in virtù del richiamo operato dall'art. 50 della legge n. 325 del 1970) il diritto di assentarsi, senza perdita della retribuzione, per un periodo di tre giorni, non detraibile dallo ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta, qualunque ne sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non vanno computate nel periodo suddetto, con la conseguenza che - se le operazioni elettorali cadono (in tutto o in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, senza che ne risultino violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione. (V 5909/87, mass n 454301; (V 890/85, mass n 439071; (V 5679/84, mass n 437354; (V 124/82).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)