Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 18/02/2004 (Rv. 570234 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine ragionevole - Tempo del procedimento amministrativo antecedente l'introduzione della domanda in giudizio, e costituente condizione di procedibilità della stessa - Computabilità nella durata del processo - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel termine ragionevole del processo non è computabile il tempo occorso per lo svolgimento di fasi amministrative che, in relazione alla natura sostanziale del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in giudizio, ancorché rivestano connotati procedimentali, trattandosi di momenti comunque estranei all'"apparato giustizia" ed affidati a soggetti ad esso non appartenenti. (Nella specie veniva in considerazione il procedimento amministrativo costituente, "ex" art. 443 cod. proc. civ. condizione di procedibilità per la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)