diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 18595 del 28/08/2006 (Rv. 592916 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Competenza del giudice del lavoro - Limiti temporali - Istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Rilevanza - A partire dall'entrata in vigore del codice della proprietà industriale - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592916-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto degli artt. 409 e ss cod. proc. civ. va affermata fino all'entrata in vigore del d. lgs n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata innovativa, l'attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l'altro, i brevetti d'invenzione, atteso che nell'alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e quello della proprietà industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di registrazione o validità dei brevetti a norma dell'art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. Corte di giustizia CE 15 novembre 1983 n. 228), delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2590, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Regio Decr. 29/06/1937 num. 1127 art. 23, Regio Decr. 29/06/1937 num. 1127 art. 24, Decreto Legisl. 27/06/1968 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)