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Sez. L, Sentenza n. 1285 del 24/01/2006 (Rv. 586308 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di servizio e invenzione di azienda - Elemento comune - Svolgimento di attività lavorativa volta all'invenzione - Differenza principale - Esplicita previsione o meno di un corrispettivo in caso di invenzione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Mancata dimostrazione di una preventiva pattuizione economica - Diritto all'equo premio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586308-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un'attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro), spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dal suddetto art. 23.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)