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Sez. L, Sentenza n. 1966 del 29/03/1982 (Rv. 419814 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI - PRECLUSIONI - LIMITI - CONTROVERSIA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DELL'I.N.P.S. DELLA CONDIZIONE DI INVALIDO DELL'ASSICURATO ASSUNTO AL LAVORO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419814-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI - PRECLUSIONI - LIMITI - CONTROVERSIA IN MATERIA DI PENSIONE DI INVALIDITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DELL'I.N.P.S. DELLA CONDIZIONE DI INVALIDO DELL'ASSICURATO ASSUNTO AL LAVORO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le eccezioni che a norma dell'art. 437 cod. proc. civ. restano precluse nel giudizio di appello sono, al pari di quelle che in prime cure il convenuto può proporre, ai sensi dell'art. 416, solo con la memoria difensiva, unicamente le eccezioni in senso stretto, ossia quelle con cui si adducono fatti estintivi - o impeditivi dello Esercizio - dei diritti vantati dall'altra parte, che non è consentito al giudice rilevare di ufficio. Fra tali fatti, pertanto, non rientra la condizione di invalido assunto al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968, dedotta all'i.N.P.S. - nella controversia concernente il riconoscimento della pensione d'Invalidità - a dimostrazione dell'inesistenza di uno stato di Invalidità pensionabile dell'assicurato. (V 5804/81, mass n 416516; (V 4961/81, mass n 415736; (V 4536/81, mass n 415246; (V 4101/81, mass n 414749; (V 3206/81, mass n 413780; (V 551/81, mass n 411028; (V 4080/80, mass n 407976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)