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Sez. U, Sentenza n. 15005 del 27/11/2001 (Rv. 550609 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Di istituto di credito - Cessione ad altra banca delle passività ai sensi dell'art. 90 comma secondo D.Lgs n. 385/1993 - Effetti - Nel caso di liberazione del cedente - Successione del cessionario nel rapporto obbligatorio - Conseguenze - Azione ordinaria del creditore contro il cessionario - Ammissibilità - Istanza di ammissione allo stato passivo della procedura di l.c.a della banca cedente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550609-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In caso di cessione ad una banca, o ente equiparato, delle posizioni debitorie di un altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e nel vigore dell'art. 90 del D.Lgs n. 385/1993 (T.U. in materia bancaria e creditizia), si costituisce, a carico del cessionario, un'ulteriore obbligazione con vincolo di solidarietà, ovvero, in caso di liberazione del cedente, una successione nella posizione debitoria, con la conseguenza che l'azione esercitata dal creditore contro la banca cessionaria non coinvolge il cedente e si sottrae, in radice, alle norme che regolano l'esercizio del credito all'interno di detta procedura liquidatoria, che riguardano le modalità d'iniziativa del creditore e non il rapporto sostanziale cui si correla l'obbligazione fatta valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 86, Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)