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Sez. L, Sentenza n. 15317 del 07/08/2004 (Rv. 575921 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito - Cessione ad altra banca di attività e passività o dell'azienda nel suo complesso - Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575921-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto bancario con cessione delle relative attività e passività, spetta al giudice di merito verificare in concreto, in base all'interpretazione della volontà negoziale desumibile dalle clausole contrattuali e da ogni altra circostanza di fatto (secondo i criteri dettati dall'art. 1362 ss. cod. civ.) se sia stata posta in cessione l'intera azienda oggetto dell'attività produttiva dell'impresa di credito posta in liquidazione coatta amministrativa, oppure se sia stata attuata una semplice liquidazione finale degli elementi patrimoniali senza alcun legame funzionale tra i medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2112, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)