Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 18/03/2010 (Rv. 612141 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa - Cessione delle attività e delle passività - Debiti del cedente - Azione nei confronti del cedente - Improcedibilità - Responsabilità del cessionario - Limiti - Debiti risultanti dallo stato passivo - Fondamento.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
L'azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività, è improcedibile nei confronti della banca cedente, mentre nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede l'art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)