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Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 18/03/2010 (Rv. 612141 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Liquidazione coatta amministrativa - Cessione delle attività e delle passività - Debiti del cedente - Azione nei confronti del cedente - Improcedibilità - Responsabilità del cessionario - Limiti - Debiti risultanti dallo stato passivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612141-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE

L'azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività, è improcedibile nei confronti della banca cedente, mentre nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede l'art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)