Sez. 1, Sentenza n. 7591 del 23/12/1983 (Rv. 432200 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - OSSERVANZA - CRITERI - PRODOTTI MERCEOLOGICAMENTE SIMILARI - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COTONE.*
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - OSSERVANZA - CRITERI - PRODOTTI MERCEOLOGICAMENTE SIMILARI - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COTONE.*
Al fine di accertare l'osservanza della parità tributaria tra prodotti nazionali e prodotti importati, imposta dall'art. III (ora IV) dell'accordo GATT del 30 ottobre 1947, se il rapporto deve essere effettuato tra prodotti merceologicamente similari, intendendosi per tali quelli che nella stessa fase produttiva o distributiva presentano proprietà analoghe e possiedono una sostanzialmente uguale capacità di soddisfare i medesimi bisogni, per la Determinazione del rispettivo carico fiscale devono essere computati gli oneri incidenti sull'intero ciclo di produzione e distribuzione, risalendo a monte della fase di realizzazione del prodotto similare. Pertanto, se oggetto della comparazione sia il cotone depurato dal seme, il costo fiscale del prodotto nazionale comprende anche gli oneri relativi ai passaggi dal cotone in seme al prodotto industriale. (V 1317/79, mass n 397583; (V 3923/76, mass n 382595).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)