Sez. U, Sentenza n. 3923 del 28/10/1976 (Rv. 382595 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI DA ALTRI STATI CONTRAENTI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - TRIBUTI SCONTATI DAL PRODOTTO ESTERO NEL PAESE DI PROVENIENZA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI DI CONSUMO NAZIONALI ED IMPORTATI DA ALTRI STATI CONTRAENTI - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE - TRIBUTI SCONTATI DAL PRODOTTO ESTERO NEL PAESE DI PROVENIENZA - IRRILEVANZA.*
Il principio della parita di trattamento tributario fra prodotti di consumo nazionali e prodotti importati da altri stati contraenti, sancito dall'art 4 dell'accordo GATT, deve essere inteso in senso globale, come eguaglianza del complessivo carico fiscale che, indipendentemente dalla identita o diversita della singola imposta o della singola aliquota, grava, nell'insieme, sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero, in guisa da realizzare per entrambi, ma solo nel risultato finale, una eguaglianza sostanziale di trattamento tributario. Ne consegue che il parametro di riferimento della valutazione comparativa, alla stregua della quale deve essere individuato il trattamento fiscale del prodotto estero di provenienza GATT e costituito dal costo finale del similare prodotto nazionale, risultante dalle varie tasse o altre imposizioni interne che si scontano lungo l'intero ciclo economico della fase dell'acquisto e lavorazione della materia prima alla fase finale dello scambio del prodotto finito, avuto riguardo alla normalita delle operazioni economiche ed al concetto di media secondo l'id quod plerumque accidit. Sono, invece, ininfluenti, ai fini della detta comparazione, i Tributi che il prodotto estero abbia gia scontato nel Paese di provenienza, trattandosi di prelievi non interni allo stato importatore, ma estranei ed esterni ad esso. (Conf 3403/75, mass n 377551; (Conf 3403/75, mass n 377550; (Conf 10/75, mass n 373109; (Conf 10/75, mass n 373108; (Conf 1171/72, mass n 358731).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 10/03/1955, Legge 07/11/1957 num. 1307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)