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Sez. L, Sentenza n. 5323 del 10/03/2006 (Rv. 587580 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Concorso interno bandito e conclusosi anteriormente alla sopravvenuta privatizzazione dell'Ente poste italiane - Conservazione della natura autoritativa degli atti concorsuali - Sussistenza - Conseguenze derivanti successivamente a detta privatizzazione - Annullabilità d'ufficio degli atti amministrativi afferenti il concorso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587580-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Gli atti aventi natura autoritativa del procedimento concorsuale interno per la promozione ad una qualifica superiore svoltosi e conclusosi, con l'approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori, quando l'amministrazione postale integrava ancora una P.A., anteriormente alla sua trasformazione in ente pubblico economico ai sensi dell'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, hanno conservato tale natura che, perciò, non è venuta meno per effetto della successiva privatizzazione dei rapporti di lavoro, con la conseguenza che, nel giudizio instauratosi davanti al giudice ordinario a seguito di detta trasformazione, il giudice deve conformarsi al loro contenuto, salvo che non ricorrano i presupposti per disapplicarli. Ciò comporta che, a seguito della perdita da parte del datore di lavoro dei poteri autoritativi, egli non può procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio degli atti amministrativi posti in essere dalla precedente P.A. e, quindi, non può più trovare applicazione il principio secondo cui la P.A. non può far valere in via di disapplicazione l'illegittimità dei suoi atti, avendo l'onere di procedere eventualmente al loro annullamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata accolta la domanda di una dipendente che, essendo risultata vincitrice di un concorso interno per qualifica superiore dirigenziale con decorrenza dal 1° gennaio 1990, il cui bando era stato pubblicato con d.m. del 25 luglio 1990 e con approvazione della relativa graduatoria nel 1993, aveva chiesto il riconoscimento della predetta qualifica con condanna delle Poste italiane al pagamento delle conseguenti differenze economiche, riconoscendosi, sulla base di una motivazione logica ed adeguata, l'illegittimità della condotta del datore di lavoro che non aveva dato corso agli atti conseguenti al superamento del concorso in favore dell'avente diritto, malgrado l'univocità delle condizioni previste dal bando, ritenendo l'incidenza prevalente della clausola che avrebbe consentito la possibilità di riaprire i termini per i vincitori di concorsi interni che avessero acquisito i requisiti per la partecipazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)