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Sez. 5, Sentenza n. 12603 del 22/04/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv. 137040 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI UN EPISODIO DI UN REATO CONTINUATO, CONTESTATO IN SEPARATO PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INTEGRAZIONE DELLA RUBRICA IN CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137040-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - CONTESTAZIONE NEL DIBATTIMENTO (CONTESTAZIONE SUPPLETIVA) - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI UN EPISODIO DI UN REATO CONTINUATO, CONTESTATO IN SEPARATO PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - INTEGRAZIONE DELLA RUBRICA IN CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - NULLITA RELATIVA.*

L'applicazione dell'art 445 cod proc pen, che regola il caso dei reati concorrenti o delle circostanze aggravanti non contestati dall'imputazione e risultati nel corso del dibattimento, ha come presupposto che per i reati concorrenti o per le circostanze aggravanti non vi sia stata contestazione. Ma l'art 445 cod proc pen non trova applicazione allorche il fatto di continuazione sia stato contestato in un separato procedimento conclusosi con la dichiarazione di incompetenza per territorio e con la trasmissione degli Atti al giudice che, ritenuta la continuazione, ha poi pronunziato la sentenza di condanna. Se il giudice, pero, omette di comprendere, nel decreto di citazione per il giudizio, il fatto di continuazione gia contestato e integra il decreto nel dibattimento con tale fatto in contumacia dell'imputato, si verifica una nullita relativa, che se non impugnata nei modi di legge rimane sanata, trattandosi in sostanza di correzione di errore materiale incorso nella formazione del decreto di citazione e riguardante un fatto che l'imputato sapeva che doveva esservi compreso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)