Sez. L, Sentenza n. 4903 del 22/09/1979 (Rv. 401545 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI INFLITTE DUE ANNI PRIMA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RECIDIVA - RILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA E DELLA CONSISTENZA DEL FATTO DA VALUTARE IN RAPPORTO AL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONI INFLITTE DUE ANNI PRIMA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RECIDIVA - RILEVANZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA E DELLA CONSISTENZA DEL FATTO DA VALUTARE IN RAPPORTO AL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO.*
Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art 7 della legge n 300 del 1970 - riprodotto anche nella norma contrattuale collettiva - per il quale non puo tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione impedisce che delle sanzioni precedentemente irrogate si possa tenere conto, scaduto il biennio, ai fini della recidiva, quale elemento direttamente rilevante sulla sanzione da applicare successivamente, ma non impedisce che si possa tener conto dei fatti storici addebitabili al lavoratore al fine di accertare la precisa natura e consistenza del fatto immediatamente da valutare in rapporto al provvedimento di licenziamento adottato dal datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)