Sez. L, Sentenza n. 6567 del 02/12/1982 (Rv. 424193 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONI RISPETTIVE.*
L'impiegato di concetto (o di seconda categoria) è colui che esplica un'attività intellettiva, svolta secondo un indirizzo di personale responsabilità e di iniziativa, anche se contenuta entro limiti prestabiliti, mentre l'impiegato d'ordine, pur svolgendo una attività intellettiva, compie la medesima come mera attuazione delle decisioni altrui, senza alcuna possibilità di iniziativa e sotto il controllo dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore. (Conf 6089/81, mass n 416873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)