Sez. L, Sentenza n. 6089 del 16/11/1981 (Rv. 416873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ELEMENTI DISTINTIVI - ACCERTAMENTO DELLE CONCRETE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - ELEMENTI DISTINTIVI - ACCERTAMENTO DELLE CONCRETE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Elemento distintivo della figura dell'impiegato di concetto è lo svolgimento di un'attività intellettiva e di collaborazione con l'imprenditore caratterizzata da un certo grado di autonomia e da circoscritti poteri d'iniziativa e di supremazia gerarchica (nei confronti di altri dipendenti); elemento distintivo della figura dell'impiegato d'ordine è, invece, la prestazione di un'attività lavorativa che, sebbene di natura intellettiva, è caratterizzata dall'assoggettamento ad un controllo superiore nonché dalla Mancanza di autonomia (o dall'irrilevanza della stessa) e dall'inesistenza di discrezionalità e potere d'iniziativa. L'accertamento delle concrete caratteristiche dell'attività svolta dal lavoratore, al fine di stabilire la qualifica spettantegli, costituisce un apprezzamento di fatto che, se immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in Sede di legittimità. (nella specie, si è ritenuto che la sentenza impugnata aveva esattamente riconosciuto la qualifica d'impiegato di concetto ad un dipendente dell'associazione industriali distaccato presso la intendenza di finanza, ove aveva svolto, da una certa data, attività di revisione in tema di Determinazione dei rimborsi i.G.e. Spettanti agli imprenditori sulle merci per l'esportazione). (Conf 1339/79, mass n 397602 sulla prima parte; (Conf 2885/78, mass n 392314 sulla prima parte; (Conf 4741/76, mass n 383481; (Conf 2644/74, mass n 371105 sulla prima parte; (Conf 4902/79, mass n 401541 sulla seconda parte; (Conf 3274/78, mass n 392698 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)